La privacy tra i banchi di scuola: la tutela dei dati di studenti e personale scolastico

Settembre è il periodo di riapertura delle scuole e molti studenti sono già tornati sui banchi di scuola. Al fine di tutelare i dati personali della comunità scolastica e, in particolare degli studenti minorenni, il Garante ha provveduto alla pubblicazione di alcuni chiarimenti rispetto alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali all’interno degli istituti scolastici. La guida del Garante – Scuola e privacy – fornisce alcune risposte circa gli argomenti di maggior interesse e le domande più frequenti.

 

Cellulari e tablet

L’uso di dispositivi (tra cui cellulari e tablet) è consentito per fini strettamente personali (per esempio, la registrazione delle lezioni, purché queste non vengano diffuse senza specifico consenso). Tuttavia, è fondamentale che ogni istituto scolastico ne disciplini il corretto utilizzo.

È vietato, in qualsiasi caso, la diffusione di foto e/o video online senza il consenso delle persone riprese. La divulgazione di contenuti multimediali può recare danno alla riservatezza delle persone e, conseguentemente, l’individuo che diffonde questa tipologia di contenuti può incorrere in reati e sanzioni pecuniarie.

 

Social network

La tutela dei dati personali è diventata un problema rilevante con l’avvento dei social network.

I picchi di diffusione di foto online dei minori si hanno specialmente in occasione di alcuni eventi, tra cui le vacanze estive, festività e la riapertura scolastica. Molti contenuti multimediali – che ritraggono anche minori – vengono spesso diffusi online sui principali canali di comunicazione social (Facebook, Instagram e Tik Tok).

A tutela della riservatezza del minore, i contenuti che ritraggono i soggetti sotto ai 14 anni possono essere pubblicati solamente con il consenso di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Nonostante il consenso, sarebbe opportuno evitare, il più possibile, la condivisione di tali contenuti.

Il possibile rischio sarebbe la perdita di controllo dei contenuti diffusi, da cui è possibile trarre indirettamente informazioni. E’ probabile che fra gli utenti possano esserci anche dei malintenzionati che sfruttino il materiale per scopi illeciti, mettendo in rischio la sicurezza dei minori.

In aggiunta, è vietato pubblicare le conversazioni pubbliche – fra cui chat personali e messaggi sui gruppi – sulle piattaforme digitali e sui canali di comunicazione social, in quanto questi elementi sono considerati incompatibili con la riservatezza delle comunicazioni.

 

Telecamere

All’interno degli istituti scolastici, è consentita l’installazione di telecamere. Tuttavia, l’eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza deve garantire il diritto alla riservatezza dello studente (e di tutto il personale scolastico).

Può risultare ammissibile l’utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l’edificio e i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate. È inoltre necessario segnalare la presenza degli impianti con cartelli.

Le telecamere che inquadrano l’interno degli istituti possono essere attivate solo negli orari di chiusura, quindi non in coincidenza con lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche. Se le riprese riguardano l’esterno della scuola, l’angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato.

 

Elenchi nominativi

A ridosso dell’inizio dell’anno scolastico, gli elenchi dei nominativi degli alunni distinti per ogni classe vengono pubblicati online.

Ciononostante, quest’azione non è consentita poiché verrebbero diffusi online informazioni personali di minori. La pubblicazione delle liste è permessa solamente attraverso differenti modalità considerate lecite.

  • I nominativi degli studenti per classe possono essere divulgati per le classi prime delle scuole di ogni ordine e grado tramite una comunicazione specifica all’indirizzo e-mail fornito dai genitori in fase di iscrizione.
  • Per le classi successive, l’elenco degli alunni può essere fruibile nell’area del registro elettronico a cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

Inoltre, è consentita la pubblicazione dei nominativi degli studenti nei tabelloni nella bacheca scolastica, qualora l’istituto scolastico non sia in dotazione del registro elettronico o di eventuali strumenti di comunicazione telematica dei dati.

 

Graduatorie

La pubblicazione delle graduatorie è permessa attraverso l’utilizzo di piattaforme specializzate. Queste liste possono solo contenere il nominativo, punteggio e posizione rispetto alla graduatoria di ciascun studente. Non è approvato, invece, la pubblicazione dei numeri di telefono e degli indirizzi privati dei candidati.

 

Questionari

Le scuole possono consentire ai soggetti legittimati di svolgere attività di ricerca tramite questionari in cui sono richieste di informazioni personali. Nel caso di minori, i genitori devono essere preventivamente informati circa le misure di sicurezza adottate per proteggere i dati personali dei propri figli e, ove necessario, possano esprimere il consenso al trattamento dei dati. Ragazzi e genitori devono, comunque, avere sempre la facoltà di non aderire all’iniziativa.

 

Inserimento professionalizzante

Per agevolare l’orientamento e la formazione professionalizzante, le istituzioni, su richiesta degli allievi, possono comunicare e divulgare alle organizzazioni private e alle pubbliche amministrazioni i loro dati personali per quella specifica finalità.

 

Trattamento dati personali

Le scuole devono rendere noti alle famiglie e agli alunni, attraverso un’adeguata informativa, i dati che verranno raccolti e le modalità di utilizzo degli stessi. Gli istituti scolastici utilizzano quotidianamente dati personali – tra cui quelli legati alle origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali informazioni sono impiegate dalle istituzioni scolastiche, oltre a modificarle se considerate inesatte o incomplete.

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