Sanzioni a Tiscali e Comparafacile. Come difendersi dal fenomeno del telemarketing?

Il telemarketing è una tecnica di marketing che fa riferimento a tutte quelle attività fra un’azienda e la sua clientela, attuale o potenziale, attraverso l’impiego di operatori commerciali. La finalità di quest’attività è soprattutto di tipo commerciale e consiste sia nelle pubblicizzazioni di offerte legate ai servizi aziendali, sia nella vendita di prodotti e/o servizi legati all’organizzazione stessa. Il telemarketing si sta trasformando in un serio problema sociale e il Garante della Privacy prende costantemente provvedimenti al fine di contrastare il fenomeno. Recentemente, il Garante ha sanzionato le società di Tiscali e Comprafacile.

 

Sanzioni nel settore della telefonia: Tiscali

Il garante Privacy italiano ha sanzionato Tiscali – società di telecomunicazioni che opera nel settore della telefonia fissa e mobile e della banda ultra larga – di circa 100.000 euro. Il provvedimento è strettamente legato alle attività ispettive dell’autorità di controllo.

Innanzitutto, l’organizzazione ha eseguito diverse operazioni di soft spam. Conseguentemente, oltre 160 mila clienti hanno ricevuto comunicazioni via sms, senza aver consentito la ricezione di comunicazioni promozionali, nel giro di quattro mesi. Oltre a ciò, dall’istruttoria è risultato che Tiscali offrisse un’informativa incorretta, oltre che priva di indicazioni temporali inerenti alla conservazione dei dati, in particolare per le finalità di marketing e profilazione. Malgrado si sia provocato un pregiudizio nei confronti dell’interessato, la società è certa di aver agito secondo le condizioni previste dall’informativa, scontrandosi con l’accusa e la pesante ammenda da parte del Garante.

Il Garante sostiene che la società avrebbe interpretato in modo illegittimamente estensivo la normativa legata alla diffusione di comunicazioni promozionali, priva del consenso dell’interessato, attraverso solamente strumenti di posta elettronica e rispettando determinate limitazioni (tra cui l’aver ad oggetto specifici servizi forniti dal titolare – e non da soggetti terzi- e che tali utilità siano simili rispetto a quelli già procurate dall’interessato).

 

Sanzioni nell’ambito degli acquisti online: Comprafacile

Una sanzione pecuniaria di oltre 40.000 €, invece, è stata ordinata per Comprafacile, il comparatore di prezzi online specializzato nel confronto di tariffe di operatori luce, gas, internet e telefonia mobile.

La prima segnalazione è giunta da un utente che, nonostante l’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni (RPO), è stato perseguitato dalla ricezione di parecchie chiamate promozionali successivamente alla richiesta di cancellazione dei dati. Il Garante ha accertato che Comprafacile, oltre all’acquisto delle anagrafiche da un’azienda in territorio estero, contattava i profili presenti per richiedere il loro consenso circa alla ricezione di comunicazioni di offerte commerciali. Solamente in caso di risposta positiva, la società inviava loro una comunicazione sms contente un link diretto ad una landing page al fine di autorizzare al consenso. Dunque, il contatto originario telefonico era effettuato senza la verifica del consenso degli interessati, oltre alla mancata consegna di un’informativa completa agli utenti contatti, la cui visione era subordinata all’accesso alla landing page, quindi alla manifestazione di interesse verso i servizi.

Il Garante, attraverso il Provvedimento, afferma l’illegittimità dell’utilizzo di un procedimento che obbliga un utente a dichiararsi interessato ai servizi di un’organizzazione per acquisire l’informativa. Pertanto, in assenza di un consenso privo di direttive, non vi è un presupposto valido per l’attività marketing di Comparafacile.

Inoltre, Comparafacile ha affermato di agire sempre in qualità di responsabile (e non di titolare), giustificazione che è stata respinta: le attività svolte da Comparafacile – tra cui la scelta del fornitore da cui recuperare le liste, del canale di comunicazione e delle finalità – sono attività correlate alla figura di titolare del trattamento, alla quale sono riconducibili sia gli adempimenti previsti dalla normativa sia la responsabilità per le possibili violazioni.

 

Come difendersi dal telemarketing?

Questi sono due casi recenti, ma, oggigiorno, nonostante le restrizioni da parte del garante, il telemarketing è un fenomeno praticato da moltissime realtà e, spesso, viola la nostra privacy. Esistono due modalità per evitare il telemarketing selvaggio:

  • Invio di una raccomandata a.r. all’organizzazione che effettua attività promozionali, richiedendo esplicitamente la cancellazione dei propri dati dai registri ai fini pubblicitari.
  • Iscrizione al RPO – Registro Pubblico delle Opposizioni- specificando il numero a cui non si vogliono ricevere comunicazioni proposte commerciali. La registrazione permette di far cessare i consensi all’utilizzo di dati personali per finalità promozionali, come campagne di comunicazione e/o strumenti per la fidelizzazione della clientela. Si tratta di un servizio istituzionale completamente gratuito per il cittadino. A seguito dell’iscrizione è possibile solo ricevere chiamate autorizzate da operatori con contrattivi attivi o terminato entro i 30 giorni, oppure dalle organizzazioni che hanno rilasciato un consenso successivamente alla data di iscrizione al RPO.

 

Nel caso in cui si ricevano costantemente delle comunicazioni promozionali, è necessario rivolgersi al responsabile del trattamento e/o ai recapiti indicati nei siti web corrispondenti, controllando che l’utilizzo di dati personali per finalità di marketing sia stato approvato e che ci si sia opposti correttamente rispetto alla ricezione di telefonate indesiderate per finalità promozionali.

Inoltre, nel caso in cui le chiamate promozionali non vengano interrotte da parte dello stesso titolare – nonostante la pervenuta richiesta di opposizione al trattamento di dati per motivi commerciali – è possibile esporre una segnalazione al Garante tramite il servizio telematico sul sito web.

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