All’interno di ogni organizzazione aziendale, la privacy di ogni dipendente deve essere tutelata, valutando equamente riservatezza e dignità dei dipendenti. Tuttavia, a difesa del patrimonio e immagine aziendale, l’azienda può adottare alcune misure di “controllo” verso i lavoratori al fine di:
- tutela del patrimonio dell’azienda
- motivi di sicurezza
- necessità organizzative, tecniche e produttive
Tali controlli devono essere effettuati nel rispetto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori. Oltre a ciò, è fondamentale che ogni controllo sia opportunatamente giustificato, non potendo legittimare un controllo costante rispetto al fatto illecito.
Posta elettronica
Secondo la legge 183/2014, l’organizzazione aziendale può eseguire controlli sugli strumenti aziendali per indagare circa comportamenti illeciti che possano comportare danni all’azienda. Nello specifico, i controlli legati alla posta elettronica devono limitarsi alla sola lettura necessaria alle finalità organizzative e sempre comunicati attraverso un disciplinare interno. Difatti, è possibile applicare la sanzione di un illecito delle mail personali dei dipendenti durante l’orario di lavoro.
Un esempio di comportamento illecito e gravemente sanzionabile è la violazione dell’obbligo di fedeltà nei confronti del datore di lavoro. È comunque importante ricordare che i controlli prolungati e/o la raccolta della mail dei dipendenti in vista di eventuali contenziosi sono vietati.
Videocamere di sorveglianza
La legge impone la difesa della riservatezza del dipendente, in quanto i lavoratori non possono essere sorvegliati a distanza dall’organizzazione. Tuttavia, il datore di lavoro può utilizzare videocamere di sorveglianza e utilizzarne le immagini riprese in caso di procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti. Prima della loro installazione, è necessario che il datore di lavoro sottoscriva un accordo con i rappresentanti sindacali aziendali o richieda specifica autorizzazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro circa il loro utilizzo. Inoltre, l’impiego lecito delle videocamere deve essere sempre segnalato con apposito cartello facilmente visibile (obbligo di informativa).
Investigazioni private
L’organizzazione aziendale può servirsi di agenzie investigative per rilevare eventuali condotte illecite dei dipendenti. Il trattamento dei dati personali, ammesso di norma in presenza del consenso dell’interessato, può essere eseguito anche in assenza se necessario per svolgere le investigazioni difensive, se presente il consenso dell’interessato.
Durante le indagini, i dati devono essere trattati esclusivamente per i motivi inerenti alla ricerca e unicamente per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Il casellario giudiziale
In fase precontrattuale, il datore di lavoro può mettere in atto criteri rigidi – come l’assenza di processi penali in corso- al fine di verificare i requisiti di affidabilità dei lavoratori da assumere secondo l’articolo 41 della Costituzione.
In aggiunta, vi sono dei casi per cui il datore di lavoro può richiedere il certificato del casellario giudiziale, specialmente durante le attività professionali che implicano contatti diretti e regolari con minori.