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Lโ€™Italia, dal 15 ottobre, sarร  il primo Paese europeo in cui non si potrร  accedere in azienda, in ufficio, negli studi professionali e in qualunque altro luogo di lavoro, โ€œdotato di un varco presidiabileโ€, senza esibire un valido green pass.

Il 16 settembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro privato mediante lโ€™estensione dellโ€™ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

 

A chi si applica

Lโ€™obbligo del certificato per lโ€™accesso al luogo di lavoro ha efficacia, per tutti i lavoratori privati, ivi inclusi, ad esempio, i liberi professionisti e i collaboratori familiari.

Dove si applica

Il possesso e lโ€™esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.

Chi effettua i controlli?

Sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalitร  per lโ€™organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente allโ€™accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dellโ€™accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

 

Le sanzioni

Al momento della verifica chi non ha il green pass non potrร  accedere allโ€™interno dei luoghi di lavoro e verrร  considerato assente ingiustificato.

La violazione dellโ€™obbligo di esibizione del certificato รจ punita con una multa che oscilla tra i 600 e i 1.500 euro e puรฒ essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalitร  di verifica รจ prevista, invece, una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, รจ prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, nellโ€™ambito del comparto pubblico, e solo un giorno nel privato, i lavoratori che non seguiranno le prescrizioni normative, secondo il comma 6 dellโ€™art. 2, verranno sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione nรฉ altro compenso. In ogni caso i lavoratori mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

La riammissione in servizio รจ subordinata al possesso di valida certificazione verde. La sospensione del rapporto di lavoro non รจ qualificabile come sanzione disciplinare.

Tamponi calmierati

Il decreto prevede lโ€™obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo dโ€™intesa siglato dal Commissario straordinario per lโ€™attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dellโ€™emergenza epidemiologica Covid-19, dโ€™intesa con il Ministro della salute. Lโ€™obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.

Le nuove norme prevedono inoltre la gratuitร  dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

Rimaniamo in attesa della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale e delle linee guida che illustrino piรน in dettaglio le modalitร  di applicazione del provvedimento e sciolgano alcuni dubbi legati allโ€™applicazione.

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