𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻𝗽𝗮𝘀𝘀 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗶 𝗱𝗶𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶 𝗲 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗶: è stato approvato il decreto-legge

L’Italia, dal 15 ottobre, sarà il primo Paese europeo in cui non si potrà accedere in azienda, in ufficio, negli studi professionali e in qualunque altro luogo di lavoro, “dotato di un varco presidiabile”, senza esibire un valido green pass.

Il 16 settembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

 

A chi si applica

L’obbligo del certificato per l’accesso al luogo di lavoro ha efficacia, per tutti i lavoratori privati, ivi inclusi, ad esempio, i liberi professionisti e i collaboratori familiari.

Dove si applica

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.

Chi effettua i controlli?

Sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

 

Le sanzioni

Al momento della verifica chi non ha il green pass non potrà accedere all’interno dei luoghi di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato.

La violazione dell’obbligo di esibizione del certificato è punita con una multa che oscilla tra i 600 e i 1.500 euro e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista, invece, una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, nell’ambito del comparto pubblico, e solo un giorno nel privato, i lavoratori che non seguiranno le prescrizioni normative, secondo il comma 6 dell’art. 2, verranno sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. In ogni caso i lavoratori mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

La riammissione in servizio è subordinata al possesso di valida certificazione verde. La sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare.

Tamponi calmierati

Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.

Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

Rimaniamo in attesa della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale e delle linee guida che illustrino più in dettaglio le modalità di applicazione del provvedimento e sciolgano alcuni dubbi legati all’applicazione.

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