LโItalia, dal 15 ottobre, sarร il primo Paese europeo in cui non si potrร accedere in azienda, in ufficio, negli studi professionali e in qualunque altro luogo di lavoro, โdotato di un varco presidiabileโ, senza esibire un valido green pass.
Il 16 settembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro privato mediante lโestensione dellโambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
A chi si applica
Lโobbligo del certificato per lโaccesso al luogo di lavoro ha efficacia, per tutti i lavoratori privati, ivi inclusi, ad esempio, i liberi professionisti e i collaboratori familiari.
Dove si applica
Il possesso e lโesibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.
Chi effettua i controlli?
Sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalitร per lโorganizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente allโaccesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dellโaccertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
Le sanzioni
Al momento della verifica chi non ha il green pass non potrร accedere allโinterno dei luoghi di lavoro e verrร considerato assente ingiustificato.
La violazione dellโobbligo di esibizione del certificato รจ punita con una multa che oscilla tra i 600 e i 1.500 euro e puรฒ essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalitร di verifica รจ prevista, invece, una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, รจ prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.
Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, nellโambito del comparto pubblico, e solo un giorno nel privato, i lavoratori che non seguiranno le prescrizioni normative, secondo il comma 6 dellโart. 2, verranno sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione nรฉ altro compenso. In ogni caso i lavoratori mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
La riammissione in servizio รจ subordinata al possesso di valida certificazione verde. La sospensione del rapporto di lavoro non รจ qualificabile come sanzione disciplinare.
Tamponi calmierati
Il decreto prevede lโobbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo dโintesa siglato dal Commissario straordinario per lโattuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dellโemergenza epidemiologica Covid-19, dโintesa con il Ministro della salute. Lโobbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.
Le nuove norme prevedono inoltre la gratuitร dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.
Rimaniamo in attesa della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale e delle linee guida che illustrino piรน in dettaglio le modalitร di applicazione del provvedimento e sciolgano alcuni dubbi legati allโapplicazione.