Riguardo il tema del Green pass per lโaccesso ai luoghi di lavoro iniziano ad emergere i primi profili di contrasto tra i provvedimenti del Garante Privacy e le pronunce di alcuni Tribunali nazionali per quanto riguarda due temi strettamente correlati: vaccinazione obbligatoria ed esibizione del Green pass.
Mentre il primo, infatti, ritiene che lโesibizione obbligatoria del Green pass per lโaccesso ai luoghi di lavoro da parte del dipendente debba necessariamente essere prevista da una norma di rango primario, attualmente inesistente, alcuni giudici ritengono che, in realtร , questa norma giร abiti nel nostro ordinamento giuridico e, oltre allโesibizione del Green pass, sia sufficiente a fondare lโimposizione dellโobbligo di vaccinazione al dipendente.
A chi va esibito il Green pass?
Il Green pass, nellโambito della prestazione dellโattivitร lavorativa, puรฒ essere richiesto esclusivamente dal medico competente, quale autonomo titolare del trattamento. Il datore di lavoro, come รจ stato piรน volte ribadito dal Garante, puรฒ conoscere solo lโidoneitร del dipendente allo svolgimento della mansione.
Green pass per i dipendenti sanitari:
Lโesibizione del Green pass per lโaccesso ai luoghi di lavoro da parte dei dipendenti sanitari รจ legge, in quanto imposto dallโarticolo 4 del Decreto Legge del 1ยฐ aprile 2021, n. 44 che prevede la vaccinazione quale โrequisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorativeโ
Questa categoria di lavoratori non ha quindi โscampoโ. Deve vaccinarsi e provare di averlo fatto con lโesibizione del Green pass.
Green pass e dipendenti di altre categorie:
Circa lโesibizione del Green pass come misura obbligatoria introdotta dal datore di lavoro per lโaccesso ai luoghi di lavoro, puรฒ essere utile fare riferimento al recente provvedimento del 22 luglio 2021, con il quale lโAutoritร garante ha avvertito la Regione Sicilia circa le criticitร privacy dellโordinanza regionale con la quale veniva previsto lโinvito formale a vaccinarsi da parte della Regione a tutti i dipendenti a contatto col pubblico, a seguito di ricognizione circa lโavvenuta vaccinazione o meno.
Nel provvedimento, il Garante sottolinea che lโunica base giuridica che puรฒ introdurre un obbligo vaccinale generalizzato รจ una norma di legge che rispetti i principi del GDPR, nonchรฉ conforme alla ripartizione dei ruoli privacy come disciplinati dal Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro.
Quindi, allargando lo spettro del ragionamento allโesibizione del Green pass, lโAutoritร รจ chiara nellโaffermare che โcertificazioni attestanti lโavvenuta vaccinazione (e, non diversamente la guarigione da Covid-19, o lโesito negativo di un test antigenico o molecolare) non possano essere ritenute una condizione necessaria per consentire lโaccesso a luoghi o servizi o per lโinstaurazione o lโindividuazione delle modalitร di svolgimento di rapporti giuridici se non nei limiti in cui ciรฒ รจ previsto da una norma di rango primario.โ
In sintesi: lโesibizione del Green pass come condizione per accedere ai luoghi di lavoro sarร possibile solo quando una legge lo prevederร .
Le opinioni contrastanti fra Tribunali e Garante:
Ciรฒ che afferma il Garante sembra perรฒ contrastare con le prime pronunce di alcuni Tribunali sul tema.
Sebbene non riguardino specificamente lโesibizione del Green pass, le pronunce in questione trattano il tema correlato della vaccinazione obbligatoria imposta dal datore di lavoro come condizione per esercitare la prestazione lavorativa.
In materia, i Tribunali di Modena, Belluno e Verona hanno tutti recentemente bocciato i ricorsi di lavoratori no-vax. Vero รจ che questโultimi erano lavoratori di RSA, dunque sanitari, perรฒ alcune delle pronunce facevano riferimento a fatti occorsi prima dellโentrata in vigore del decreto legge che imponeva ad essi la vaccinazione.
Tra le tre, la piรน significativa รจ sicuramente quella del Tribunale di Modena, in cui si legge che โIl datore di lavoro si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali e ha quindi l’obbligo ai sensi dell’art. 2087 del codice civile di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integritร fisica dei lavoratori.โ
Per il Tribunale, lโarticolo 2087 del codice civile [1] รจ piรน che sufficiente a fondare la possibilitร del datore di prevedere lโobbligo di vaccinazione (e quindi i correlati trattamenti di dati sanitari, per quanto da parte del medico competente) mentre per lโAutoritร cosรฌ non รจ.
[1] โL’imprenditore รจ tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolaritร del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare lโintegritร fisica e la personalitร morale dei prestatori di lavoro.โ
La situazione ad oggi.
Al momento, quindi, solo i lavoratori in ambito sanitario e in ambito scolastico hanno uno specifico obbligo. Per tutte le altre categorie si attende un intervento legislativo/normativo (dopo consultazione con le parti datoriali e sindacali) che dia indicazioni chiare circa la possibilitร di vincolare lโaccesso ai luoghi di lavoro previa esposizione della certificazione verde.