๐—š๐—ฟ๐—ฒ๐—ฒ๐—ป ๐—ฝ๐—ฎ๐˜€๐˜€ ๐—ผ๐—ฏ๐—ฏ๐—น๐—ถ๐—ด๐—ฎ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ๐—ถ ๐—น๐˜‚๐—ผ๐—ด๐—ต๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—น๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ผ: il contrasto fra i pareri del garante e le sentenze dei tribunali

Riguardo il tema del Green pass per lโ€™accesso ai luoghi di lavoro iniziano ad emergere i primi profili di contrasto tra i provvedimenti del Garante Privacy e le pronunce di alcuni Tribunali nazionali per quanto riguarda due temi strettamente correlati: vaccinazione obbligatoria ed esibizione del Green pass.

Mentre il primo, infatti, ritiene che lโ€™esibizione obbligatoria del Green pass per lโ€™accesso ai luoghi di lavoro da parte del dipendente debba necessariamente essere prevista da una norma di rango primario, attualmente inesistente, alcuni giudici ritengono che, in realtร , questa norma giร  abiti nel nostro ordinamento giuridico e, oltre allโ€™esibizione del Green pass, sia sufficiente a fondare lโ€™imposizione dellโ€™obbligo di vaccinazione al dipendente.

 

A chi va esibito il Green pass?

Il Green pass, nellโ€™ambito della prestazione dellโ€™attivitร  lavorativa, puรฒ essere richiesto esclusivamente dal medico competente, quale autonomo titolare del trattamento. Il datore di lavoro, come รจ stato piรน volte ribadito dal Garante, puรฒ conoscere solo lโ€™idoneitร  del dipendente allo svolgimento della mansione.

 

Green pass per i dipendenti sanitari:

Lโ€™esibizione del Green pass per lโ€™accesso ai luoghi di lavoro da parte dei dipendenti sanitari รจ legge, in quanto imposto dallโ€™articolo 4 del Decreto Legge del 1ยฐ aprile 2021, n. 44 che prevede la vaccinazione quale โ€œrequisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorativeโ€

Questa categoria di lavoratori non ha quindi โ€œscampoโ€. Deve vaccinarsi e provare di averlo fatto con lโ€™esibizione del Green pass.

Green pass e dipendenti di altre categorie:

Circa lโ€™esibizione del Green pass come misura obbligatoria introdotta dal datore di lavoro per lโ€™accesso ai luoghi di lavoro, puรฒ essere utile fare riferimento al recente provvedimento del 22 luglio 2021, con il quale lโ€™Autoritร  garante ha avvertito la Regione Sicilia circa le criticitร  privacy dellโ€™ordinanza regionale con la quale veniva previsto lโ€™invito formale a vaccinarsi da parte della Regione a tutti i dipendenti a contatto col pubblico, a seguito di ricognizione circa lโ€™avvenuta vaccinazione o meno.

Nel provvedimento, il Garante sottolinea che lโ€™unica base giuridica che puรฒ introdurre un obbligo vaccinale generalizzato รจ una norma di legge che rispetti i principi del GDPR, nonchรฉ conforme alla ripartizione dei ruoli privacy come disciplinati dal Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Quindi, allargando lo spettro del ragionamento allโ€™esibizione del Green pass, lโ€™Autoritร  รจ chiara nellโ€™affermare che โ€œcertificazioni attestanti lโ€™avvenuta vaccinazione (e, non diversamente la guarigione da Covid-19, o lโ€™esito negativo di un test antigenico o molecolare) non possano essere ritenute una condizione necessaria per consentire lโ€™accesso a luoghi o servizi o per lโ€™instaurazione o lโ€™individuazione delle modalitร  di svolgimento di rapporti giuridici se non nei limiti in cui ciรฒ รจ previsto da una norma di rango primario.โ€

In sintesi: lโ€™esibizione del Green pass come condizione per accedere ai luoghi di lavoro sarร  possibile solo quando una legge lo prevederร .

Le opinioni contrastanti fra Tribunali e Garante:

Ciรฒ che afferma il Garante sembra perรฒ contrastare con le prime pronunce di alcuni Tribunali sul tema.

Sebbene non riguardino specificamente lโ€™esibizione del Green pass, le pronunce in questione trattano il tema correlato della vaccinazione obbligatoria imposta dal datore di lavoro come condizione per esercitare la prestazione lavorativa.

In materia, i Tribunali di Modena, Belluno e Verona hanno tutti recentemente bocciato i ricorsi di lavoratori no-vax. Vero รจ che questโ€™ultimi erano lavoratori di RSA, dunque sanitari, perรฒ alcune delle pronunce facevano riferimento a fatti occorsi prima dellโ€™entrata in vigore del decreto legge che imponeva ad essi la vaccinazione.

Tra le tre, la piรน significativa รจ sicuramente quella del Tribunale di Modena, in cui si legge che โ€œIl datore di lavoro si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali e ha quindi l’obbligo ai sensi dell’art. 2087 del codice civile di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integritร  fisica dei lavoratori.โ€

Per il Tribunale, lโ€™articolo 2087 del codice civile [1] รจ piรน che sufficiente a fondare la possibilitร  del datore di prevedere lโ€™obbligo di vaccinazione (e quindi i correlati trattamenti di dati sanitari, per quanto da parte del medico competente) mentre per lโ€™Autoritร  cosรฌ non รจ.

[1] โ€œL’imprenditore รจ tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolaritร  del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare lโ€™integritร  fisica e la personalitร  morale dei prestatori di lavoro.โ€

 

La situazione ad oggi.

Al momento, quindi, solo i lavoratori in ambito sanitario e in ambito scolastico hanno uno specifico obbligo. Per tutte le altre categorie si attende un intervento legislativo/normativo (dopo consultazione con le parti datoriali e sindacali) che dia indicazioni chiare circa la possibilitร  di vincolare lโ€™accesso ai luoghi di lavoro previa esposizione della certificazione verde.

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