𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗽𝗮𝘀𝘀 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗶 𝗹𝘂𝗼𝗴𝗵𝗶 𝗱𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼: il contrasto fra i pareri del garante e le sentenze dei tribunali

Riguardo il tema del Green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro iniziano ad emergere i primi profili di contrasto tra i provvedimenti del Garante Privacy e le pronunce di alcuni Tribunali nazionali per quanto riguarda due temi strettamente correlati: vaccinazione obbligatoria ed esibizione del Green pass.

Mentre il primo, infatti, ritiene che l’esibizione obbligatoria del Green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro da parte del dipendente debba necessariamente essere prevista da una norma di rango primario, attualmente inesistente, alcuni giudici ritengono che, in realtà, questa norma già abiti nel nostro ordinamento giuridico e, oltre all’esibizione del Green pass, sia sufficiente a fondare l’imposizione dell’obbligo di vaccinazione al dipendente.

 

A chi va esibito il Green pass?

Il Green pass, nell’ambito della prestazione dell’attività lavorativa, può essere richiesto esclusivamente dal medico competente, quale autonomo titolare del trattamento. Il datore di lavoro, come è stato più volte ribadito dal Garante, può conoscere solo l’idoneità del dipendente allo svolgimento della mansione.

 

Green pass per i dipendenti sanitari:

L’esibizione del Green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro da parte dei dipendenti sanitari è legge, in quanto imposto dall’articolo 4 del Decreto Legge del 1° aprile 2021, n. 44 che prevede la vaccinazione quale “requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative

Questa categoria di lavoratori non ha quindi “scampo”. Deve vaccinarsi e provare di averlo fatto con l’esibizione del Green pass.

Green pass e dipendenti di altre categorie:

Circa l’esibizione del Green pass come misura obbligatoria introdotta dal datore di lavoro per l’accesso ai luoghi di lavoro, può essere utile fare riferimento al recente provvedimento del 22 luglio 2021, con il quale l’Autorità garante ha avvertito la Regione Sicilia circa le criticità privacy dell’ordinanza regionale con la quale veniva previsto l’invito formale a vaccinarsi da parte della Regione a tutti i dipendenti a contatto col pubblico, a seguito di ricognizione circa l’avvenuta vaccinazione o meno.

Nel provvedimento, il Garante sottolinea che l’unica base giuridica che può introdurre un obbligo vaccinale generalizzato è una norma di legge che rispetti i principi del GDPR, nonché conforme alla ripartizione dei ruoli privacy come disciplinati dal Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Quindi, allargando lo spettro del ragionamento all’esibizione del Green pass, l’Autorità è chiara nell’affermare che “certificazioni attestanti l’avvenuta vaccinazione (e, non diversamente la guarigione da Covid-19, o l’esito negativo di un test antigenico o molecolare) non possano essere ritenute una condizione necessaria per consentire l’accesso a luoghi o servizi o per l’instaurazione o l’individuazione delle modalità di svolgimento di rapporti giuridici se non nei limiti in cui ciò è previsto da una norma di rango primario.

In sintesi: l’esibizione del Green pass come condizione per accedere ai luoghi di lavoro sarà possibile solo quando una legge lo prevederà.

Le opinioni contrastanti fra Tribunali e Garante:

Ciò che afferma il Garante sembra però contrastare con le prime pronunce di alcuni Tribunali sul tema.

Sebbene non riguardino specificamente l’esibizione del Green pass, le pronunce in questione trattano il tema correlato della vaccinazione obbligatoria imposta dal datore di lavoro come condizione per esercitare la prestazione lavorativa.

In materia, i Tribunali di Modena, Belluno e Verona hanno tutti recentemente bocciato i ricorsi di lavoratori no-vax. Vero è che quest’ultimi erano lavoratori di RSA, dunque sanitari, però alcune delle pronunce facevano riferimento a fatti occorsi prima dell’entrata in vigore del decreto legge che imponeva ad essi la vaccinazione.

Tra le tre, la più significativa è sicuramente quella del Tribunale di Modena, in cui si legge che “Il datore di lavoro si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali e ha quindi l’obbligo ai sensi dell’art. 2087 del codice civile di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.

Per il Tribunale, l’articolo 2087 del codice civile [1] è più che sufficiente a fondare la possibilità del datore di prevedere l’obbligo di vaccinazione (e quindi i correlati trattamenti di dati sanitari, per quanto da parte del medico competente) mentre per l’Autorità così non è.

[1] L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

 

La situazione ad oggi.

Al momento, quindi, solo i lavoratori in ambito sanitario e in ambito scolastico hanno uno specifico obbligo. Per tutte le altre categorie si attende un intervento legislativo/normativo (dopo consultazione con le parti datoriali e sindacali) che dia indicazioni chiare circa la possibilità di vincolare l’accesso ai luoghi di lavoro previa esposizione della certificazione verde.

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