Cosa prevede il Digital Services Act: gli obiettivi del nuovo Regolamento Europeo 2022/2065

Il Digital Services Act (DSA, in italiano Normativa sui servizi digitali, approvato come Regolamento UE 2022/2065) è un regolamento dell’Unione europea per modernizzare e ampliare la Direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE in relazione ai contenuti illegali, alla pubblicità trasparente e alla disinformazione.

Il DSA è stato approvato il 19 ottobre 2022. La sua applicazione è fissata a partire dal 17 febbraio 2024.

 

Gli obiettivi

L’obiettivo del nuovo regolamento è favorire la salvaguardia dei consumatori, attraverso la creazione di un ambiente digitale estremamente sicuro e affidabile.

Per promuovere il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi digitali UE, il Digital Services Act ha modificato le norme esistenti secondo il principio: “ciò che è illegale offline dovrebbe essere illegale anche online”.

Il regolamento è organizzato in cinque capitoli, con i capitoli più importanti che regolano l’esenzione dalla responsabilità degli intermediari (Capitolo 2), gli obblighi degli intermediari (Capitolo 3) e il quadro di cooperazione ed esecuzione tra la Commissione e le autorità nazionali (Capitolo 4).

Le grandi aziende tecnologiche dovranno assicurare maggiore sicurezza rispetto alla norma del passato e, in base alla loro grandezza, dovranno soddisfare richieste sempre più ferree.

Tra gli obiettivi del Digital Services Act troviamo:

  • proteggere i diritti dei consumatori garantendo loro maggiore sicurezza;
  • contrastare la diffusione di contenuti illegali, la manipolazione delle informazioni, la disinformazione online;
  • offrire al consumatore e agli utenti commerciali di servizi digitali scelta più ampia e costi più contenuti;
  • istituire un quadro normativo chiaro, efficace e di immediata applicazione nell’ambito della trasparenza e della responsabilità delle piattaforme online;
  • promuovere l’innovazione e la competitività nel mercato, facilitando l’avvio di startup e lo sviluppo delle PMI;
  • fornire accesso ai mercati europei per gli utenti commerciali di servizi digitali;
  • favorire un maggiore controllo democratico e una migliore vigilanza sulle piattaforme;
  • potenziare tracciabilità e controlli sugli operatori commerciali nei mercati online (anche attraverso controlli casuali per verificare l’eventuale ripubblicazione di contenuti illegali).

 

Soggetti coinvolti

Il DSA verrà applicato su tutto il territorio europeo e dovrà essere rispettato da tutti i servizi intermediari di trasmissione o memorizzazione dell’informazione (piattaforme, motori di ricerca, hosting) offerti a destinatari situati in Unione europea.

Alcune delle sue disposizioni si applicano solo alle piattaforme che hanno più di 45 milioni di utenti nell’Unione Europea, ovvero il 10% del totale dei suoi cittadini (sezione 5). Piattaforme come Facebook, la controllata di Google YouTube, Twitter e TikTok raggiungono tale soglia e sono soggette a tutti gli obblighi previsti. Sono invece esentate da alcuni obblighi le microimprese e piccole imprese.

Le piattaforme che violeranno le condizioni del DSA potranno ricevere sanzioni pari al 6% del loro fatturato annuo. In caso di recidiva, invece, verrà applicato il divieto di operare all’interno dell’Unione Europea.

 

Le nuove figure introdotte dal DSA

Il Digital Services Act ha previsto due nuove figure:

  • il Compliance officer, con il compito di monitorare l’osservanza del regolamento da parte delle aziende. Una figura interna all’impresa, con precise competenze professionali indicate dal DSA e l’obbligo di imparzialità e trasparenza nel giudizio;
  • il Digital Services Coordinator, nuova autorità nazionale indipendente che deve vigilare sull’applicazione del regolamento con obblighi di trasparenza, imparzialità, tempestività di azione e report annuale sulle proprie attività. Come previsto dall’art.38, ha il compito di garantire il coordinamento nazionale sulle norme, nonché di gestire i reclami contro i provider e di indagare sulla presenza di illeciti con potere di ispezione. Accertato l’illecito, ha il compito di imporre la cessazione della violazione con sanzioni e penalità di mora, fino a chiedere alle autorità giudiziarie di Stato la restrizione temporanea dell’accesso dei destinatari al servizio interessato.

 

Maggiori tutele per i minori online

Il DSA ha ribadito, all’art.24, la priorità degli interessi del minore su quelli commerciali e pubblicitari.

L’articolo, dedicato alla “trasparenza della pubblicità online”, ha infatti stabilito il divieto di impiegare “tecniche di targeting o amplificazione che trattano, rivelano o inferiscono i dati personali dei minori o delle persone vulnerabili ai fini della visualizzazione della pubblicità”.

Il divieto di trattare per fini commerciali i dati dei minori era già stato stabilito dalla direttiva UE 2018/1808 sui servizi audiovisivi: la novità apportata dal DSA è che oltre alla sanzione a posteriori, gli eventuali danni sui minori rientrano nell’obbligo di valutazione del rischio sistemico.

 

Reazioni e critiche

Le reazioni dei media alla legge sui servizi digitali sono state generalmente positive.

Tra le società che hanno risposto positivamente all’applicazione della nuova norma vi è Meta, società che controlla i servizi di rete sociale e di messaggistica istantanea. La società ha creato un “Centro di Trasparenza” per reperire tutte le informazioni su come gli algoritmi operino sui canali di comunicazione per diffondere i contenuti consigliati.

Alcuni accademici hanno espresso preoccupazione per il fatto che il Digital Services Act possa essere troppo rigido e prescritto, eccessivamente concentrato su decisioni individuali sui contenuti o vaghe valutazioni del rischio.

La nuova normativa è stata oggetto di critiche da parte di alcune importanti piattaforme, tra cui Zalando e Amazon. In particolare, quest’ultimo ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia, richiedendo di non essere catalogato come grande piattaforma online, in quanto dovrà adempiere a numerosi obblighi, tra cui la sorveglianza sui contenuti pubblicati che possono costituire elementi di odio o disinformazione.

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