Coronavirus, mille e uno decreti: facciamo chiarezza e riassumiamo quanto c’è da sapere da oggi in poi.

Il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2) nella città di Wuhan, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l’epidemia di coronavirus in Cina. Il giorno successivo il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.

Da quel momento in poi, negli ultimi due anni si sono susseguiti decreti, delibere, ordinanze, quasi senza stop, elencati tutti qui:

https://www.sitiarcheologici.palazzochigi.it/www.governo.it/febbraio%202021/node/14343.html

La natura dell’emergenza ha fatto sì che la normativa avesse continue evoluzioni, creando spesso disagi e disinformazione.

Visto che però, “la legge non ammette ignoranza”, vogliamo condividere con voi il riassunto redatto dall’avv. Pietro Calorio, con la quale abbiamo il piacere di collaborare, riguardo l’obbligo vaccinale e di green pass aggiornato al 3 aprile 2022, così da dare una visione d’insieme.

Il testo completo del prezioso contributo è presente sul profilo Linkedin dell’avv. Calorio.

Di seguito riassumiamo i punti salienti dell’ultimo decreto legge 24 marzo 2022, n.24

Art.4 Isolamento e autosorveglianza

La disposizione modifica le disposizioni normative in termini di isolamento e auto-sorveglianza, sancendo il superamento della quarantena e prevedendo che a decorrere dal 1° aprile 2022 è vietato uscire dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione. Il regime di isolamento cessa al conseguimento di esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati.

In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento. La disposizione non incide sulla durata dell’isolamento conseguente all’accertamento della positività da Covid-19.A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’auto sorveglianza: obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Art 5 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

La norma interviene sulle disposizioni relative all’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, prevedendo che dal 1 aprile al 30 aprile 202 sussiste l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per accedere e utilizzare i mezzi di trasporto (aeromobili, navi e traghetti interregionali, treni interregionale, IC, IC notte, e AV, autobus che collegano più di due regioni, con noleggio con conducente, impiegati nei servizi di traporto pubblico locale o regionale, scolastico), le funivie, cabinovie, e seggiovie (se utilizzate con la chiusura paravento), per spettacoli aperti al pubblico al chiuso o all’aperto nonché agli eventi sportivi. Si prevede inoltre che fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso (diversi da quelli che richiedono FFP2) sia obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, incluse le sale da ballo (ad eccezione del momento del ballo). Sono esentati da tali obblighi i bambini di età inferiore a 6 anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’utilizzo della mascherina, chi sta svolgendo attività sportiva. L’obbligo di indossare il dispositivo al chiuso non sussiste laddove sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. I vettori aerei, marittimi e terresti, loro delegati e titolari e gestori dei servizi e delle attività in cui vige l’obbligo sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. L’articolo, infine, dispone fino al 30 aprile 2022 che per i lavoratori (anche addetti ari servizi domestici e familiari) siano considerati DPI, di cui all’art. 74, comma 1 del dlgs 81/2008 le mascherine chirurgiche.

Art. 6 – Graduale eliminazione del green pass base

L’articolo interviene sulle disposizioni che disciplinano l’utilizzo del green pass base per accedere a determinate strutture e servizi indicati nella norma. In particolare, si prevede la proroga al 31 dicembre 2022 per le persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali, della possibilità di fruire di uscite temporanee, purché tali siano munite di una certificazione verde COVID-19.Il comma 2 disciplina dal 1° al 30 aprile 2022, l’accesso a servizi e attività per le persone in possesso del cosiddetto green pass base rimodulandone in parte l’utilizzo.

La certificazione “base” rimane necessaria per accedere a:

  • mense e catering continuativo anche aziendale;
  • servizi di ristorazione al banco o al tavolo al chiuso in qualsiasi esercizio (ad esclusione di attività interne ad alberghi) – fino al 31 marzo era richiesto green pass rafforzato;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati;
  • colloqui in presenza con i detenuti e gli internati;
  • spettacoli aperti al pubblico e competizioni sportive, all’aperto (al chiuso è richiesto il green pass rafforzato);

La disposizione abroga la previsione che ne prevede il possesso per accedere ai servizi alla persona e ai pubblici uffici, servizi postali e bancari, esercizi commerciali… (per abrogazione comma 1-bis e1-ter articolo 9-bis della legge 87/2021).

I commi 3 e 4 prorogano al 30.4.2022 l’obbligo di utilizzo del green pass base per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo e per le strutture di formazione superiori (art. 9-ter L.87/2021).

Il comma 5 stabilisce l’obbligo di green pass base dal 1 al 30 aprile 2022, in luogo del green pass rafforzato previsto fino al 31 marzo, per accedere ai mezzi di trasporto e il loro utilizzo (aeromobili, navi e traghetti interregionali – ad esclusione dei collegamenti dello Stretto di Messina e per le Isole Tremiti -, treni interregionali, IC, IC Notte e AV, autobus che collegano più di due regioni con orari, itinerari, prezzi e percorsi prestabiliti, autobus a noleggio con conducente). Il comma 6 interviene sull’utilizzo del green pass nel settore pubblico, prevedendo che l’obbligo di accesso alla PA dei dipendenti con il green pass base sia esteso al 30 aprile 2022. Rimangono in vigore per lo stesso periodo le norme relative ai controlli da parte del datore di lavoro. Analogamente viene prorogato anche per l’ingresso dei Magistrati negli uffici giudiziari l’obbligo del green pass base fino al 30 aprile 2022. Il comma 8, infine, proroga, fino al 30 aprile 2022, l’accesso dei dipendenti del settore privato, tenuti a possedere il green pass base. Rimangono in vigore per lo stesso periodo le norme relative ai controlli da parte del datore di lavoro. La possibilità di sostituire il lavoratore assente perché non in possesso del green pass base è estesa sempre al 30 aprile 2022.

Art. 7 – Graduale eliminazione del green pass rafforzato

L’articolo 7 analogamente rimodula, dal 1 al 30 aprile 2022, l’utilizzo del green pass rafforzato per accedere a determinati servizi e attività, prevedendone l’uso per:

  • piscine e centri natatori;
  • convegni e congressi;
  • centri culturali, sociali e ricreativi con attività al chiuso;
  • feste al chiuso;
  • sale gioco, scommesse e bingo;
  • attività svolte in sale da ballo, discoteche e assimilati, spettacoli aperti al pubblico e competizioni sportive al chiuso.

Il possesso del green pass rafforzato è necessario anche per quanto concerne l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, fino al 31 dicembre2022 e sempre nel rispetto delle norme e idonee misure di sicurezza.

A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è consentito l’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere con Green Pass Rafforzato o con green pass rilasciato in seguito vaccinazione con ciclo primario o avvenuta guarigione e tampone negativo.

Art. 8 Obblighi vaccinali

La disposizione interviene sulle norme riguardanti gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, per i quali è fissata al 31 dicembre 2022 la scadenza dell’obbligo vaccinale, termine fissato anche per l’efficacia della sospensione dell’esercizio della professione.

La sospensione dal lavoro per il personale sanitario sospeso per non essersi vaccinato, ma risultato positivo al Covid 19 cessa in caso di intervenuta guarigione, su istanza dell’interessato all’Ordine professionale, il quale dispone la cessazione sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute.

La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.

Si prevede, inoltre, che il requisito dell’obbligo vaccinale ai fini dell’iscrizione agli Ordini professionali permanga fino al 31 dicembre 2022.

Analogamente si dispone la sussistenza fino al 31 dicembre 2022 dell’obbligo vaccinale per lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.

La normativa rimodula gli obblighi vaccinali per le categorie di lavoratori previsti dalle disposizioni previgenti, disponendo che il personale della scuola, del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori continua ad essere soggetto all’obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022.

Suddetto obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

La disposizione introduce disposizioni differenti per il personale docente ed educativo della scuola, sottoposto analogamente a obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022 e per il quale sono specificatele modalità di verifica dell’adempimento ed eventuali sospensioni, confermando le precedenti modalità di controllo e l’atto di accertamento della violazione dell’obbligo non determina la sospensione dell’attività lavorativa, ma impone al dirigente scolastico di adoperare il personale inattività di supporto alle istituzioni scolastiche.

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni educative provvedono dal 1° aprile fino al termine delle lezioni a sostituire il personale non vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato.

Fermo restando l’obbligo vaccinale, le categorie ad esso soggette (con l’esclusione del personale sanitario) e i lavoratori over 50, a partire dall’entrata in vigore del decreto e fino al 30 aprile 2022, per accedere al lavoro devono possedere e, su richiesta, esibire il green pass base. Le sostituzioni consentite nel caso del personale docente non vaccinato non sono consentite per il personale ATA che non si capisce come potrà continuare, da non vaccinato, a svolgere attività di assistenza alla didattica e di collaborazione con i docenti nei laboratori, nelle palestre, nella scuola dell’infanzia, nelle mense e agli alunni con disabilità. I fondi che saranno necessari per pagare i supplenti dei docenti rientrati senza vaccinarsi si prendono alle scuole, si prendono cioè dal fondo di istituto.

Art. 9 – Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

Dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 è possibile svolgere uscite didattiche, viaggi di istruzione e partecipare a manifestazioni sportive. Nelle istituzioni del sistema integrato zero sei, nelle scuole primarie, nelle secondarie di primo e di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età.

Le mascherine non sono obbligatorie durante le attività sportive.

Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento in seguito all’infezione, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica. Fino alla fine dell’anno scolastico 2021/2022, nelle istituzioni e nelle scuole del sistema educativo, scolastico e formativo, nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

  • utilizzo delle mascherine di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
  • rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
  • divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea.

Art. 10 – Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19

L’articolo dispone una serie di proroghe al 31 dicembre 2022, contenute nell’Allegato A, tra cui:

  • Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende degli enti del Servizio sanitario nazionale;
  • Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario;
  • Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto pandemico da COVID-19;
  • Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell’istruzione;
  • Temporaneo superamento di alcune incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie.

Mentre una serie di disposizioni sono prorogate fino al 30 giugno 2022 (allegato B) In particolare, fino al 30 giugno, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

L’inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

Rispetto al lavoro agile, si è in presenza della proroga al 30 giugno del 2022 del regime cosiddetto “semplificato” introdotto nel maggio del 2020 (D.L. 34 2020 art. 90 commi 3-4).

La richiesta avanzata anche attraverso il protocollo sottoscritto con il Ministro del Lavoro del 6 dicembre 2021 prevedeva d’intervenire attraverso una modifica normativa per la semplificazione degli adempimenti relativamente alle comunicazioni e all’invio degli accordi individuali. L’ipotesi sulla quale il Governo stava operando era quella di un’azione emendativa – che, ripristinando l’obbligo dell’accordo individuale, manterrebbe anche in regime ordinario le procedure semplificate per le comunicazioni – attraverso l’utilizzo del veicolo legislativo della conversione del decreto legislativo cosiddetto “Sostegni TER”.

Il percorso invece poi si è limitato alla proroga al 30 giugno 2022 attraverso il presente decreto delle disposizioni introdotte nel 2020. È previsto che si intervenga successivamente con la novazione normativa prima indicata che avrebbe anche l’utilità di favorire un ricorso maggiormente strutturato al lavoro agile anche inconsiderazione dell’azione contrattuale che si sta realizzando sul tema.

Il testo proroga al 30 giugno 2022 esclusivamente queste disposizioni e non quelle relative ai commi 1 e 2 dello stesso articolo che introducevano la possibilità di utilizzo del lavoro agile per genitori di figli minori o per lavoratori fragili. L’assenza di questa proroga rappresenta chiaramente un forte limite per le situazioni di difficoltà che abbiamo già registrato in questi anni e che potrebbero verificarsi anche nel corso dei prossimi mesi.

È prorogata al 30 giugno 2022, infine, la facoltà di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. Tra le disposizioni oggetto di proroga, manca, infine, quella concernente la facoltà di ricorrere al congedo straordinario per i genitori.

Art. 11 Sanzioni e controlli

L’articolo coordina con le modifiche introdotte il relativo sistema di sanzioni amministrative e controlli.

Art 14 – Abrogazioni

Il decreto, infine, supera definitivamente il sistema di classificazione a colori delle Regioni, abrogando le norme relative.

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