Whistleblowing per le aziende. Le novità del 2023

Con l’approvazione del decreto legislativo del 9 dicembre 2022 anche l’Italia ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 sul whistleblowing. Di fatto, quindi, tutte le aziende con più di 250 dipendenti devono obbligatoriamente dotarsi di un software per la gestione delle segnalazioni whistleblowing. Per le aziende con più di 50 dipendenti l’obbligo scatta a dicembre 2023.

Il tema del whistleblowing non è di certo nuovo, essendo disciplinato già da anni negli Stati Uniti e in altri Paesi anglosassoni. Tuttavia, è grazie alla visibilità mediatica che sono venuti alla luce alcuni scandali importanti. Basti pensare al caso Volkswagen Dieselgate del 2015 o ad altri come Luxleaks, Panama Papers e Cambridge Analytica.

In Italia la materia è disciplinata dalla legge 179/2017, attualmente in vigore, che obbliga le pubbliche amministrazioni e le aziende private che hanno già adottato un modello 231, a dotarsi di un canale informatico, per consentire a chi viene a conoscenza di condotte illecite nel luogo di lavoro di segnalarle in modo assolutamente riservato.

Ma facciamo un passo indietro. Cosa vuol dire whistleblowing?

 

Cosa significa “whistleblowing”?

Con il termine whistleblowing (letteralmente, suonare il fischietto) si intende la segnalazione di illeciti o irregolarità che un individuo, detto segnalante o whistleblower, riscontra in un’azienda o in un ente pubblico. Alcuni fanno risalire l’origine di questa parola all’azione dell’arbitro che fischia per segnalare un fallo, altri invece ai poliziotti inglesi che utilizzavano il fischietto appunto per dare l’allarme.

Per svolgere un’azione di forte contrasto alla corruzione e alla illegalità, tanto nell’ambito pubblico che in quello privato, l’Unione europea – constatando la disomogeneità delle normative nazionali in materia – ha introdotto una apposita Direttiva in materia di Whistleblowing 2019/1937 che persegue l’obiettivo di introdurre uno standard minimo di tutela per i whistleblower. La Direttiva prevede che la tutela del segnalante non riguardi solo i dipendenti ma anche: clienti, fornitori e stagisti. Ciò rappresenta un elemento di differenza con quanto prevede l’attuale legge italiana in materia che, secondo l’opinione prevalente, si applica solo ai dipendenti.

Con il recepimento della Direttiva, il whistleblower, è tutelato sul fronte lavoristico da eventuali ritorsioni dirette o indirette e dal licenziamento che potrebbe subire a causa della segnalazione.

Cosa cambia per le aziende?

 

Come adeguarsi alla Direttiva EU 2019/1937 sul whistleblowing

La Direttiva europea impone che tutte le aziende adottino almeno un canale di segnalazione interno criptato e in grado di tutelare la riservatezza del segnalante e del contenuto della segnalazione stessa.

Alcune aziende utilizzano un indirizzo e-mail, altre dei form sui propri siti web e in altri casi ancora sono installati su server aziendali dei software open source.

Il whistleblowing però è una materia complessa e delicata, e le soluzioni sopra citate lasciano più di un dubbio sulla loro effetiva compliance con lo spirito della Direttiva.

Questo deve essere un aspetto fondamentale da considerare perché sono previste multe significative per le aziende inadempimenti.

 

Whistleblowing: le sanzioni

L‘ANAC può comminare sanzioni amministrative pecuniarie:

  • da 5.000 a 30.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza;
  • da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni oppure che l’adozione di tali procedure non è conforme.
In merito alla conformità della procedura che le aziende devono rispettare, vi è anche quello legato al recepimento della segnalazione e al riscontro della stessa. Facciamo un esempio concreto.
Immaginiamo che un’azienda riceva una segnalazione whistleblowing, da quel momento ha 7 giorni di tempo per comunicare al whistleblower l’avvenuto recepimento, ed entro 3 mesi deve anche fornire un riscontro sulla segnalazione, che potrebbe nel frattempo essere stata archiviata oppure soggetta ad ulteriori indagini.

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