Videosorveglianza: sanzioni ai sindaci che non si adeguano alla normativa sulla privacy

Gli enti locali, dotati di sistemi di videosorveglianza del territorio e del traffico cittadino o di telecontrollo ambientale, devono adeguarsi ai principi fondamentali previsti dalla legge sulla privacy.

 

Tra le cautele da adottare c’è anche quella di limitare le possibilità di ingrandimento delle riprese ed il livello di dettaglio sui tratti somatici delle persone inquadrate dalle telecamere.

 

Il Garante ha avuto a precisarlo reiteratamente, ammonendo che persino i Regolamenti comunali al riguardo vanno adeguati.

L’Autorità ha già avuto occasione di intervenire sull’argomento, ricordando che la legge definisce (come dato personale) tutte le informazioni che consentano di risalire, anche indirettamente, all’identità della persona, compresi i suoni e le immagini.

Dunque la legge n. 675/1996 è applicabile anche ai trattamenti di immagini effettuati attraverso la videosorveglianza, a prescindere dalla circostanza che i dati vengano registrati in un archivio o comunicati a terzi dopo l’attività di monitoraggio, visto il quadro articolato di garanzie vigente che impone di rispondere alle funzioni istituzionali demandate agli enti locali dalle norme nazionali, dall’ordinamento della Polizia locale o dagli Statuti e dai Regolamenti degli enti.

 

Il Palazzo deve assolvere all’obbligo di informare i cittadini, sulle finalità della videosorveglianza e sui diritti riconosciuti dalla legge sulla privacy, mediante l’affissione di avvisi in prossimità delle telecamere o degli impianti di telecontrollo.

Preliminarmente deve procedere ad una precisa localizzazione delle telecamere nei vari punti della città, adottando gli accorgimenti ammessi.

Ciò significa che devono essere evitate riprese di persone in prossimità di telecamere utilizzate esclusivamente allo scopo di prevenire le violazioni del Codice stradale (ed altro) e che vanno rispettate le norme che vietano l’installazione di sistemi di controllo a distanza nei luoghi di lavoro.

 

Infine vanno individuati i soggetti legittimati ad accedere alle registrazioni, precisando il soggetto (o la struttura) a cui il cittadino si può rivolgere per esercitare i diritti di rettifica, di aggiornamento o di cancellazione delle informazioni che lo concernono.

 

Nel regolamento va precisato che l’uso dei dati personali non necessita del consenso degli interessati dal momento che viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

 

Ciò premesso, costa caro ai Sindaci installare telecamere sulle strade senza i cartelli informativi, confidando solo sulla capacità tecnica della eventuale società partecipata.

 

Quest’ultima, a sua volta, incorrerebbe in ulteriori pesanti sanzioni ove avesse divulgato foto e video dei trasgressori sui social network senza nominare il proprio responsabile per la protezione dei dati (cfr. ordinanze-ingiunzioni Garante privacy del 28 aprile 2022).

 

Un Comune aveva affidato alla società partecipata la gestione semplificata delle fototrappole, curandosi solo di mettere a disposizione degli ispettori ambientali, a sua volta nominati dal Sindaco, un disciplinare ‘ad hoc‘, senza formalizzare i rapporti previsti dall’art. 28 del Reg. Ue, trascurando le informative ed omettendo la realizzazione anche della valutazione di impatto-privacy, inoltre assistendo alla pubblicazione sui social della società di immagini e filmati identificativi di soggetti sanzionati.

L’Autorità ha avviato un’istruttoria conclusasi con l’applicazione di una sanzione di 150mila euro all’ente locale e di 200mila al gestore del Servizio Rsu per l’omessa formalità relativa a controlli e ad informative e dell’adozione delle necessarie misure tecniche ed organizzative per assicurare il corretto trattamento dei dati personali.

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