Videosorveglianza: cambia il cartello di avviso della presenza di telecamere

Il 10 luglio scorso sono state pubblicate, nella versione per la consultazione pubblica, le linee guida n. 3/2019 elaborate dal Comitato Europeo per la protezione dei dati (Edpb), in tema di trattamento di dati personali attraverso apparecchiature di videoripresa.

Nelle suddette linee guida, in corso di approvazione, viene proposta un nuova bozza del cartello da apporre in caso di utilizzo di videocamere.

 

Quali sono le novità?

Alla luce del GDPR, sul nuovo cartello potrebbero essere presenti più informazioni rispetto a quello adottato fin’ora, in particolare:

  • Le informazioni essenziali (Dati del Titolare, Finalità, Tempi di conservazione)
  • I dati di contatto del DPO (se presente)
  • Elenco sintetico dei diritti degli interessati
  • Un codice QR / un sito web che rimanda all’informativa completa
  • Indicazioni delle modalità per ricevere ulteriori informazioni
  • Eventuali trasferimenti extra UE

L’informativa completa deve essere disponibile anche con modalità alternative alla rete, come fogli informativi o recapiti telefonici.

L’informativa di secondo livello può essere facilmente disponibile, ad esempio, mediante fogli informativi allo sportello dell’ente o poster o affissioni presso una sede del titolare.

Oltre a ciò, le linee guida suggeriscono di inserire l’ubicazione le telecamere attive sulle mappe disponibile online collegate alla relativa informativa.

 

Informazioni implicite

Nelle linee guida viene inoltre specificato come le informazioni rigurardanti i tempi di conservazione e il trasferimento di dati extra UE possanno non essere presenti sull’informativa sintetica: in questo caso però si tratterà di un’informazione implicita: la mancanza di tali informazioni significherà che le immagini non vengono conservate e che non avviene un trasferimento di dati in paesi extra UE.

Porre quindi particolare attenzione alla coerenza delle informazioni contenute nell’informativa sintetica e in quella completa.

 

I supporti proposti dal Garante Italiano sono ancora validi?

La materia della videosorveglianza era disciplinata da un provvedimento del Garante italiano dell’8 aprile 2010. Ora, a seguito della piena operatività del GDPR, occorre aggiornare la disciplina.

Va comunque tenuto in considerazione che il decreto legislativo 101/2018 stabilisce, all’art 22 comma 4 che i provvedimenti del garante restano validi:

“A decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il suddetto regolamento e con le disposizioni del presente decreto.”

Ciò che dovrà essere stabilito è quindi l’aspetto pratico del provvedimento, ossia se i modelli già allegati al provvedimento del Garante italiano vadano bene o debbano essere cambiati.

Le linee guida del Comitato europeo, per le quali la consultazione pubblica, preliminare alla adozione definitiva, si è chiusa il 9 settembre 2019, propongono un facsimile diverso, in quanto corredato da un maggior numero di informazioni.

 

Confermata l’informativa “a due livelli”

Con riferimento alla procedura di informativa agli interessati, viene confermata la struttura a due livelli: informativa sintetica e informativa completa e, quindi, prima un cartello e, poi, altre fonti per le informazioni ulteriori.

Quanto al cartello, le linee guida in esame richiedono che sia posizionato nei pressi della telecamera, così da far capire all’interessato che sta per essere ripreso, e tendenzialmente ad altezza della persona, ma, ovviamente, senza dare la posizione esatta.

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