Cosa sono i tracking pixel e perché incidono sulla privacy
I tracking pixel sono piccole immagini, generalmente invisibili, inserite all’interno dei messaggi di posta elettronica e richiamate da un server remoto quando il destinatario apre l’e-mail. Il loro caricamento consente al mittente di sapere se il messaggio è stato aperto e, a seconda della configurazione, di raccogliere informazioni come data e ora di apertura, indirizzo IP, dispositivo utilizzato e modalità di interazione.
Questi strumenti vengono impiegati soprattutto per misurare l’efficacia di newsletter, campagne promozionali e attività di Direct E-mail Marketing. Tuttavia sono presenti anche in comunicazioni informative o di servizio. Il tema riguarda quindi tutte le organizzazioni che utilizzano servizi per l’invio massivo di e-mail. Comprese le piattaforme esterne comunemente adottate per gestire mailing list, automazioni e statistiche.
Il punto critico è che il tracciamento può avvenire senza che il destinatario ne abbia piena consapevolezza. L’apertura di un messaggio, apparentemente innocua, attiva una raccolta di dati personali e rende il comportamento dell’utente osservabile e riconducibile a uno specifico indirizzo. Per questo il Garante Privacy esclude che i pixel abbiano una funzione puramente tecnica o marginale. Il loro utilizzo deve essere valutato in base a diversi fattori:
- Finalità perseguite;
- Dati effettivamente raccolti;
- Livello di identificabilità dell’interessato;
- Eventuale comunicazione delle informazioni a soggetti terzi.
Gli obblighi: informativa, consenso e revoca selettiva
Le nuove Linee guida richiedono innanzitutto un’informativa chiara, accessibile e trasparente, capace di spiegare la presenza dei pixel, il funzionamento del tracciamento, le finalità perseguite, i dati raccolti e i soggetti coinvolti. Nei casi ordinari, quando il sistema rileva il comportamento del singolo destinatario e non è strettamente necessario per fornire il servizio richiesto, occorre acquisire un consenso preventivo, libero, specifico e informato.
Il consenso al tracciamento deve essere distinto dalla semplice iscrizione alla newsletter. Accettare di ricevere comunicazioni non significa automaticamente accettare anche il monitoraggio delle aperture e delle interazioni. L’utente deve inoltre poter revocare in modo semplice il consenso al solo tracciamento, senza obbligo alla cancellazione dalla mailing list o a rinuncia alle comunicazioni.
Per le nuove iscrizioni, la scelta andrebbe proposta già nel form di registrazione. Per le newsletter esistenti, gli utenti vanno informati e messi nelle condizioni di gestire agevolmente la propria preferenza. Sono previste eccezioni circoscritte, ad esempio per finalità tecniche o di sicurezza strettamente necessarie, per determinate comunicazioni istituzionali o di servizio e per analisi statistiche realizzate con dati aggregati e anonimi. Tali deroghe non possono però essere applicate automaticamente: devono essere documentate e valutate sul piano giuridico e tecnico, rispettando i principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati.
Come adeguarsi: analisi tecnica, configurazioni e responsabilità
Le organizzazioni devono verificare con precisione il funzionamento delle piattaforme già in uso, senza limitarsi alle impostazioni standard proposte dal fornitore. L’analisi dovrebbe accertare se i pixel sono attivi, quali informazioni raccolgono, se i dati sono associabili al singolo destinatario, per quanto tempo vengono conservati, dove sono trasferiti e se il sistema consente di gestire separatamente il consenso. In base all’esito, il titolare può scegliere di mantenere il tracciamento individuale previo consenso, utilizzare esclusivamente statistiche aggregate oppure disattivare del tutto la funzione.
L’adeguamento non riguarda soltanto l’informativa: richiede anche una revisione dei form di iscrizione, delle procedure di revoca, dei registri dei trattamenti, dei rapporti contrattuali con i provider e delle misure di privacy by design e by default. Particolare attenzione va dedicata alla prova del consenso e alla coerenza tra la scelta espressa dall’utente e la configurazione tecnica effettivamente applicata.
Le Linee guida sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2026. Prevedono sei mesi per l’adeguamento, con scadenza il 29 ottobre 2026. Il termine rende necessario intervenire tempestivamente, soprattutto per chi gestisce molte liste o utilizza automazioni complesse. La responsabilità resta in capo all’organizzazione che decide finalità e modalità del trattamento, anche quando l’invio è affidato a una piattaforma esterna. La conformità deve quindi tradursi in un controllo concreto della tecnologia utilizzata, affinché le esigenze di misurazione delle campagne siano bilanciate con il diritto degli utenti a conoscere e controllare il trattamento dei propri dati.