Green pass: cosa cambia dal 1 aprile al 1 maggio. Le regole del nuovo decreto Covid

Dopo due anni di pandemia dal primo aprile 2022 cesserà lo stato di emergenza. Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge con le misure per tornare gradualmente alla normalità. Il provvedimento stabilisce per quanto concerne le mascherine che fino al 30 aprile resta l’obbligo generale di mascherine al chiuso, mentre l’obbligo di FFP2 all’aperto viene mantenuto per concerti e stadi e l’obbligo di FFP2 al chiuso per palazzetti sportivi, cinema e teatri, mezzi di trasporto e funivie negli impianti di risalita; Con il dl addio al sistema delle zone a colori. Cambia anche la capienza di impianti sportivi (ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1 aprile) e delle discoteche (ritorno al 100% dal 1 aprile). Con il nuovo provvedimento di andrà verso la graduale eliminazione del green pass.

I provvedimenti messi in campo e il monitoraggio continuo della situazione epidemiologica ci hanno permesso di uscire oggi dall’emergenza e ci consentiranno, con gradualità, dal 1 maggio il superamento del green pass” ha detto il ministro Speranza nella conferenza stampa con il premier Draghi dopo il via libera del CdM al nuovo dl Covid. Il ministro ha spiegato che “fino al 30 aprile resterà vigente il green pass base su trasporti a lunga percorrenza, mense e catering, concorsi pubblici, corsi di formazione pubblici e privati, colloqui in presenza con detenuti e internati, partecipazione del pubblico agli eventi sportivi che si svolgono all’aperto“. Sempre fino al 30 aprile, invece, green pass rafforzato necessario “nei servizi di ristorazione al banco al tavolo al chiuso, piscine, palestre e centri benessere. Convegni e congressi, centri culturali, centri ricreativi, feste conseguenti a cerimonie civili e religiose, sale a gioco e scommesse“.

 

Green pass base e rafforzato

Dal 1 aprile eliminazione del green pass per:

  • alberghi e strutture ricettive (oggi rafforzato);
  • ristoranti all’aperto (oggi rafforzato);
  • musei, mostre e altri luoghi della cultura (oggi rafforzato);
  • esercizi commerciali (oggi base);
  • uffici pubblici (oggi base);
  • servizi postali e bancari (oggi base);
  • servizi alla persona (oggi base);
  • attività sportiva all’aperto (oggi rafforzato);
  • sagre e fiere (oggi rafforzato);
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento (oggi rafforzato);
  • centri culturali, sociali e ricreativi all’aperto (oggi rafforzato);
  • spettacoli e stadi all’aperto;
  • feste all’aperto (oggi rafforzato);
  • impianti di risalita (oggi rafforzato);
  • partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche (oggi rafforzato);
  • trasporto pubblico locale (oggi rafforzato).
    Gli altri mezzi di trasporto (oggi utilizzabili con il green pass rafforzato) passano al green pass base fino al 30aprile.

 

Dal 1 maggio eliminazione del green pass per:

  • accesso al luogo di lavoro: dal 1 aprile si passa al green pass base per tutti, compresi gli obbligati al vaccino, e di conseguenza cessa la sospensione dal lavoro tranne per chi non fa nemmeno il tampone; soltanto nel caso degli esercenti le professioni sanitarie e dei lavoratori negli ospedali e nelle RSA resta la sospensione dal lavoro per chi non si vaccina, fino al 31 dicembre;
  • bar e ristoranti anche al chiuso;
  • mense e catering continuativo (oggi base);
  • accesso degli spettatori a spettacoli al chiuso (cinema, teatri) e a eventi sportivi (oggi rafforzato);
  • studenti universitari;
  • centri benessere (oggi rafforzato);
  • attività sportive al chiuso e spogliatoi;
  • convegni e congressi (oggi rafforzato);
  • corsi di formazione (oggi base);
  • centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso (oggi rafforzato);
  • concorsi pubblici (oggi base);
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (oggi rafforzato);
  • colloqui visivi in presenza con i detenuti negli istituti penitenziari (oggi base);
  • feste al chiuso e discoteche (oggi rafforzato);
  • mezzi di trasporto.

Obbligo vaccinale

Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus).

 

Green Pass sul lavoro per over 50

Per i lavoratori over 50 si avvicina quindi la fine dell’obbligo di Super Green pass al lavoro. Significa che non dovranno più essere vaccinati. L’obbligo continua però a valere fino al prossimo 31 marzo. Senza la certificazione verde si rischia una multa dai 600 ai 1.500 euro, che può anche essere replicata, con la sanzione massima che arriva oggi a 3mila euro. Attenzione, però, tutti gli ultracinquantenni che non si saranno sottoposti ad alcuna dose entro il prossimo 15 giugno possono ricevere una multa automatica da 100 euro dall’Agenzia delle entrate. Queste sanzioni, tuttavia, sono in estremo ritardo per problemi burocratici e potrebbero arrivare anche a luglio.

Resta quindi l’obbligo di possedere il green pass base, fino al 1° maggio quando verrà definitivamente abolito il Green pass sui luoghi di lavoro e in tutti gli altri posti in cui finora veniva chiesto (compresi treni e mezzi pubblici). Questo vale sia per la certificazione verde Super, che si ottiene con la vaccinazione, sia per quella base, che si può ottenere anche con un tampone negativo. Non servirà né vaccinarsi, né farsi il tampone, ma come detto rimane l’obbligo di immunizzazione per gli over 50 fino al 15 giugno.

 

Scuola

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:

Scuole dell’infanzia

– Servizi educativi per l’infanzia In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

L’isolamento

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Personale Covid

Il personale per l’emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per la proroga sono disponibili ulteriori 204 milioni, oltre le somme già stanziate.

Le risorse per le scuole Si prevedono 70,5 milioni da destinare alle scuole per proseguire con l’acquisto di mascherine e materiale per l’igiene, materiali di consumo legati all’emergenza.

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