Fotografia: il diritto d’autore e i social network

Fotografia e diritto d'autore

Provate ad aprire la vostra bacheca di Facebook e controllate quanti dei post presenti sono immagini o quante ve ne sono di allegate. Sono molte, vero?

Non è un caso: da diverse analisi è emerso che un post che contiene un’immagine ha un engagement del +37% rispetto ad un post testuale e gli algoritmi di quasi tutti i social network premiano, in termini di visibilità, i contenuti contenenti immagini o video.
Pensiamo anche ad Instagram o Pinterest, due social network basati sulla condivisione di immagini e foto.

Vi siete mai chiesti, però, se condividere o salvare immagini trovate da una semplice ricerca su Google sia lecito? Ebbene, potrebbe non esserlo e un tale comportamento potrebbe esporre al rischio di dover risarcire il legittimo proprietario, per aver utilizzato impropriamente e senza autorizzazione un’opera fotografica.

Come capire se è possibile pubblicare un’immagine? Quali sono i diritti che il fotografo può esercitare?

Fotografie “semplici” o opere fotografiche?

Per prima cosa occorre capire a quale categoria appartiene un’immagine: è una fotografia “semplice” o un’opera fotografica?

FOTOGRAFIE SEMPLICI: sono quelle immagini che non rientrano tra le opere dell’ingegno (art. 2 n.7 della Legge sul diritto d’autore). Possono essere riconosciute poiché prive di uno stile proprio del fotografo che le contraddistingua, in modo preciso, da altre immagini che ritraggono persone, elementi o momenti di vita naturale o sociale.

Tali immagini possono comunque essere soggette alla tutela prevista per i cosiddetti diritti connessi, previsti all’articolo 90 della legge sul Diritto d’autore: sarà necessario, in questo caso, indicare sulla fotografia il nome del fotografo (della ditta da cui il fotografo dipende o del committente) e la data di produzione della stessa.

In assenza di tali elementi, la riproduzione delle immagini non è da considerarsi abusiva.

OPERE FOTOGRAFICHE: sono quelle immagini contraddistinte dal “carattere creativo” del fotografo, che richiede necessariamente un’attività intellettuale e non solo un’abilità tecnica. Tramite un’opera fotografica, il fotografo vuole trasmettere un messaggio diverso rispetto a quanto immortalato nella fotografia stessa, cioè “esprime in modo assolutamente caratteristico ed individualizzante la persona dell’autore, dovendo invece il relativo giudizio prescindere dall’oggetto o dal soggetto riprodotto”

In questo caso, si applica appieno la tutela prevista dalla legge 633/1941 come per qualsiasi altra opera intellettuale: chi la realizza ne è autore e ne detiene tutti i diritti morali e patrimoniali.

In questo caso, chi realizza lo scatto ne detiene i diritti morali e patrimoniali in qualità di autore, può scegliere se e a chi cedere i diritti ed è tutelato dalla legge 633/1941 rientrando nella categoria di “opera intellettuale”.

E’ possibile approfondire leggendo la sentenza n° 12188/2016 del 7/11/2016 del Tribunale di Milano.

Fotografia e social network

L’utilizzo massivo dei social ha avuto un impatto notevole sulla diffusione e sull’utilizzo d’immagini e fotografie in quanto queste vengono facilmente copiate, scaricate e riprodotte.

Il fatto di aver pubblicato una fotografia sul proprio profilo, però, non implica l’averne ceduto i diritti, che rimangono sempre nella titolarità dell’autore.

Come si può leggere dal regolamento di Facebook:

  1. Condivisione dei contenuti e delle informazioni
    L’utente è il proprietario di tutti i contenuti e le informazioni pubblicate su Facebook e può controllare in che modo vengono condivisi mediante le impostazioni sulla privacy e le impostazioni delle applicazioni. Inoltre:
  2. Per quanto riguarda i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale, ad esempio foto e video (“Contenuti IP”), l’utente concede a Facebook le seguenti autorizzazioni, soggette alle impostazioni sulla privacy e alle impostazioni delle applicazioni: l’utente concede a Facebook una licenza non esclusiva, trasferibile, che può essere concessa come sottolicenza, libera da royalty e valida in tutto il mondo, per l’utilizzo di qualsiasi Contenuto IP pubblicato su Facebook o in connessione con Facebook (“Licenza IP”). La Licenza IP termina nel momento in cui l’utente elimina il suo account o i Contenuti IP presenti nel suo account, a meno che tali contenuti non siano stati condivisi con terzi e che questi non li abbiano eliminati

Facebook può trasferire la licenza a terzi ma ciò non significa che un qualsiasi utente possa prendere una foto e riutilizzarla. Le uniche azioni concesse sono la ripubblicazione su gruppi, pagine, profili tramite il tasto “condividi” (e non direttamente, copiando sul proprio computer l’immagine e quindi ricaricandola).

Per quanto riguarda i “gruppi”, vale la stessa regola.
Probabilmente vi sarà già successo di aderire ad un gruppo, leggerne il regolamento scritto da uno degli Admin e trovare una sezione in cui viene specificato che ogni contenuto pubblicato su quel gruppo potrà essere riutilizzato (di fatto, stareste cedendo i vostri diritti sulle immagini). Tali “regolamenti” non hanno alcun valore. Nessuno, a parte Facebook, può utilizzare una fotografia senza una diretta autorizzazione.

E’ possibile approfondire leggendo la sentenza n° 12076/2015 del 1/6/2015 del tribunale di Roma.

 

Come proteggere le proprie immagini?

Una delle pratiche più utilizzate per proteggere le fotografie è l’apposizione della firma o del logo sulle immagini stesse. Alcuni, come fanno molti siti di Stock, scelgono un watermark molto più invasivo.
Questi strumenti, anche se abbastanza efficaci nella maggior parte dei casi, hanno qualche “contro” che vale la pena tenere in considerazione:

  • La firma (o il logo) viene spesso apposta in una posizione non troppo invasiva per non “rovinare” la resa dell’immagine. Per sbarazzarsi della firma basterà effettuare un semplice ritaglio.
  • Per contro, usare un watermark molto più invasivo renderà sì la fotografia non utilizzabile ma anche molto meno appetibile.

Se sei un fotografo:

  • Pubblica solo foto non vendibili e che potrebbero essere ripubblicate;
  • Introduci sempre e comunque la tua firma magari con un riferimento alla tua pagina web. Visto che monitorare la condivisione non lecita delle immagini è difficile (anche se la “Ricerca per immagini” di Google è un grande aiuto), prova a sfruttare questo fenomeno per farti un po’ di pubblicità.

Se sei un utente “utilizzatore” di immagini:

  • Verifica sempre che la fotografia che si vuole condividere o scaricare, non sia protetta da copyright prima di utilizzarla;
  • in caso positivo, sarà necessario provvedere a richiedere anticipatamente l’autorizzazione all’autore;
  • In alcuni casi è possibile che l’autore permetta l’utilizzo libero delle immagini richiedendo soltanto che venga citato il suo nome.

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