Attuazione della direttiva (UE) 2015/849: la prevenzione ai rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo, il decreto legislativo UE 2015/849 che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e che abroga la direttiva 2005/60/CE e la direttiva 2006/70/CE che detta disposizioni più severe in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento delle attività terroristiche.
I destinatari
I destinatari della normativa antiriciclaggio sono le persone fisiche e giuridiche che operano in campo finanziario e i professionisti tenuti all’osservanza di specifici obblighi di verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Principali novità
E’ stato ampliato l’insieme di soggetti identificati come “persone politicamente esposte”: insieme alle alte cariche dello Stato, ai ministri e parlamentari e tutte quelle figure che vi rientravano originariamente, ora troviamo anche i sindaci a capo di comuni con più di 15.000 abitanti e i vertici delle società da questi partecipate.
Allo scopo di accrescere la trasparenza e di fornire alle autorità strumenti efficaci alla lotta contro questo tipo di violazioni, inoltre, il decreto istituisce il Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust.
Tra le novità introdotte figurano il rafforzamento del ruolo della Direzione antimafia e antiterrorismo.
Inoltre, il provvedimento razionalizza il complesso degli adempimenti posti a carico degli attori del sistema, eliminando formalità e tecnicismi in ordine alle modalità di conservazione dei dati e dei documenti, ritenuti eccessivi rispetto alle esigenze di uniforme ed omogenea applicazione del diritto comunitario e, come tali, potenzialmente anticompetitivi.
Le sanzioni seguiranno un sistema basato su misure effettive e proporzionali nei confronti di quei soggetti (persona fisica o giuridica) direttamente responsabili della violazione in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo.
“Money transfer” e “COMPRO ORO”
Il decreto legislativo UE 2015/849 descrive inoltre le nuove disposizioni nel sistema di controllo dell’attività dei cosiddetti “money transfer”, attività di rimessa di denaro all’estero che presentano un elevato rischio di violazione e di infiltrazione criminale.
Anche per i “Compro Oro” sono state approvate importanti novità (in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge n.170 del 2016), introducendo una serie di interventi atti al censimento di questo tipo di attività per poterne definire numero e tipologia per evitare, anche in questo caso, attività criminali di riciclaggio tramite la compravendita di oro e oggetti preziosi.
Fino ad oggi, le attività di “Compro Oro” non avevano una regolamentazione specifica ed era sufficiente una licenza per il commercio di oggetti preziosi per l’apertura. Inoltre, non era richiesta la provenienza degli oggetti comprati ma, al venditore, veniva semplicemente richiesto un documento d’identità.
Di seguito alcuni dei punti fondamentali:
- Istituzione di un registro degli operatori compro oro professionali;
- I “Compro Oro” dovranno possedere la licenza di pubblica sicurezza che costituirà requisito indispensabile;
- Obbligo per gli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, di iscrizione nel suddetto registro per lo svolgimento dell’attività;
- Identificazione del cliente e descrizione, anche mediante documentazione fotografica, dell’oggetto prezioso scambiato;
- Obbligo di annotazione della cessione dell’oggetto a fonderie e conservazione di due fotografie dello stesso;
- Obbligo per i compro oro di dotarsi di un conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie per garantire la piena tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell’oro;
- Abbassamento della soglia per il pagamento con denaro contante da 1.000 a 500 euro al fine di garantire la tracciabilità delle transazioni;
- Previsione di apposite sanzioni, con particolare riferimento all’esercizio abusivo dell’attività (ad esempio in caso di mancata iscrizione nel suddetto registro).