Garante Privacy: disponibili le FAQ sull’accesso ai dati personali nella cartella clinica

In un’epoca sempre più dominata dalla digitalizzazione, la tutela dei dati personali assume un’importanza fondamentale.

Pertanto, è essenziale essere consapevoli dei propri diritti per garantire che le informazioni sensibili siano gestite con attenzione e responsabilità.

Tra questi diritti, uno dei più rilevanti è l’accesso alle cartelle cliniche, un principio sancito dall’articolo 15 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR. Questo diritto offre la possibilità di richiedere una copia dei propri dati personali raccolti e trattati nelle strutture sanitarie, promuovendo trasparenza e controllo sul loro utilizzo.

 

Accesso alle Cartelle Cliniche: Tutela dei Diritti e Chiarimenti sul Regolamento GDPR

Di recente, è stato diffuso un documento contenente risposte a domande frequenti FAQ – sull’accesso alle cartelle cliniche, in conformità con l’articolo 15 del GDPR.

Infatti, le modalità per esercitare tale diritto e le responsabilità delle strutture sanitarie non risultano spesso chiare ai cittadini. Le FAQ pubblicate mirano a risolvere queste ambiguità, fornendo istruzioni pratiche su come inoltrare una richiesta di accesso e spiegando cosa sia possibile ottenere.

Tra i punti principali affrontati figurano la gratuità della prima copia dei dati, il ruolo del responsabile del trattamento nella verifica della documentazione e l’assenza di requisiti formali rigorosi per avanzare una richiesta.

In particolare, dal documento emergono i seguenti temi:

Accesso ai dati della cartella clinica:

  • L’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali contenuti nella propria cartella clinica (o di un defunto), come previsto dall’articolo 15 del GDPR e dall’articolo 2-terdecies del Decreto Legislativo 196/2003. Questo diritto include la possibilità di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento;
  • In alcuni casi, al fine di garantire l’esattezza, completezza e intelligibilità delle informazioni richieste, il titolare del trattamento fornisce una copia integrale dei documenti contenenti tali dati.

 

Documentazione fornita:

  • La richiesta di accesso ai sensi dell’articolo 15 del GDPR consente di ottenere una copia gratuita dei dati personali, ma non necessariamente di tutta la documentazione contenuta nella cartella clinica;
  • La decisione di fornire una copia integrale o parziale è presa dal titolare del trattamento, che valuta se questa è necessaria per garantire la comprensione dei dati richiesti.

 

Valutazione della richiesta:

  • Il titolare del trattamento deve considerare se fornire documentazione completa per soddisfare i requisiti di esattezza e comprensibilità;
  • Le linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati – EDPB – consigliano un approccio flessibile, anche in presenza di richieste non formalizzate ai sensi dell’articolo 15 del GDPR.
  • Richieste generiche: in caso di richieste generiche o non formalmente presentate, il titolare dovrebbe invitare il richiedente a specificare l’oggetto della richiesta per meglio rispondere alle esigenze;

 

Costi: la prima copia dei dati è fornita gratuitamente, mentre eventuali copie aggiuntive possono essere soggette a costi;

 

Riferimenti normativi e linee guida: il documento si basa sulle linee guida dell’EDPB e richiama sentenze rilevanti, come la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE 307-22) del 26 ottobre 2023.

 

Il documento è a scopo divulgativo ed è redatto dal Garante per la protezione dei dati personali.

L’obiettivo del documento è chiarire i diritti degli interessati e fornire indicazioni pratiche ai titolari del trattamento per gestire correttamente le richieste di accesso ai dati.

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